stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.478. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.478.

  Al comma 7, lettera c) capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni lista circoscrizionale dei partiti e gruppi politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è deliberata dai relativi iscritti della circoscrizione a scrutinio segreto, secondo le norme che i rispettivi statuti sono tenuti a prevedere, a pena di inammissibilità della lista stessa.

  Conseguentemente al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  32. I partiti e gruppi politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono tenuti a provvedere alla modifica dei rispettivi statuti di cui all'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.