Al comma 8, capoverso Art. 19, comma 2, sostituire le parole: una lista circoscrizionale con le seguenti: due liste circoscrizionali.
Conseguentemente:
al comma 3 sostituire le parole: in una lista circoscrizionale con le seguenti: nelle liste circoscrizionali;
al comma 24, sostituire il capoverso Art. 85, con il seguente:
Art. 85. Il deputato eletto in più liste circoscrizionali è proclamato nella circoscrizione in cui risulta collocato più in alto nell'ordine numerico della lista. Ove risulti collocato nella medesima posizione in più circoscrizionali, è proclamato nella circoscrizione in cui la lista di appartenenza ha ottenuto la minore cifra elettorale circoscrizionale percentuale.
2. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una o più liste circoscrizionali si intende eletto del collegio uninominale.
3. Qualora un candidato della lista circoscrizionale sia proclamato eletto ai sensi dei commi 1 o 2 è proclamato eletto il candidato che segue nella lista circoscrizionale.