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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.463. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.463.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: allegata fino alla fine del comma 2 con le seguenti: corrispondenti alle regioni. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 100 collegi plurinominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1. I collegi corrispondono ai collegi determinati dal decreto legislativo n. 122 del 2015, di attuazione della legge n. 52 del 2015 e sono riportati nella tabella A1.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti nell'ambito dei collegi plurinominali in base ai voti di preferenza ottenuti dai candidati.»;
   sostituire i commi da 2 a 31 con il seguente:
  2. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la disciplina dell'elezione della Camera dei deputati in base ai principi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge.
   all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 50 collegi plurinominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1. I collegi sono definiti accorpando due collegi contigui tra quelli determinati dal decreto legislativo n. 122 del 2015, di attuazione della legge n. 52 del 2015 e riportati nella tabella A1.»;
   al comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
  «2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti nell'ambito dei collegi plurinominali in base ai voti di preferenza ottenuti dai candidati.»;
   sostituire i commi da 2 a 15 con il seguente:
  «2. Per l'elezione del Senato della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la disciplina dell'elezione del Senato in base ai principi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla presente legge.»;
   sopprimere la Tabella A (Allegato 1) e la Tabella 1 (Allegato 4) e sostituire la Tabella A1 (Allegato 2) con la seguente:

Allegato 2

TABELLA A1

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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