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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.462. in Assemblea riferita al C. 2352-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/06/2017  [ apri ]
1.462.

  Al comma 1, capoverso Art. 1, secondo periodo, sostituire le parole: 225 collegi uninominali indicati nella Tabella A.1 allegata al presente Testo Unico con le seguenti: 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione, come determinata dall'articolo 3, comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 31, sostituire la tabella A (Allegato 1) con quella allegata al presente emendamento;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 1, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1;
   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Delega al Governo per la determinazione dei collegi).

  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 303 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;
   c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

  2. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo è delegato a determinare i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
   b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dalla aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 1, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica;
   c) nella aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
   d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
   e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

  3. Ai fini della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  4. Lo schema di decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
  5. Si prescinde dal parere di cui al comma 4 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

«Tabella A
(articolo 1, comma 2)
TABELLA A

CIRCOSCRIZIONE Sede Ufficio circoscrizionale
1 Piemonte 1 (provincia di Torino)Torino
2 Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)Novara
3 Lombardia 1 (province di Milano e di Monza e
della Brianza)
Milano
4 Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)Brescia
5 Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)Mantova
6 Trentino-Alto AdigeTrento
7 Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)Verona
8 Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)Venezia
9 Friuli-Venezia GiuliaTrieste
10 LiguriaGenova
11 Emilia-RomagnaBologna
12 ToscanaFirenze
13 UmbriaPerugia
14 MarcheAncona
15 Lazio 1 (provincia di Roma)Roma
16 Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)Frosinone
17 AbruzzoL'Aquila
18 MoliseCampobasso
19 Campania 1 (provincia di Napoli)Napoli
20 Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)Benevento
21 PugliaBari
22 BasilicataPotenza
23 CalabriaCatanzaro
24 Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)Palermo
25 Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)Catania
26 SardegnaCagliari
27 Valle d'AostaAosta