Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».
Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate».