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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.61. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.61.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole «relativi documenti», sono inserite le seguenti parole: «nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis».

  Conseguentemente al medesimo articolo 1:
   al comma 9, lettera e), capoverso 3.1, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , a pena di invalidità delle candidature in eccesso.
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:
  «Art. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.
  2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.
  3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3.1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.
  4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni, fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione.
   al comma 13, sostituire la lettera d) con la seguente:
   « d) il numero 6-bis è sostituito dai seguenti:
  6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.
  6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:»

  Conseguentemente, all'articolo 2:
   al comma 3, lettera
c), capoverso comma 4-bis, al primo e secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;
  conseguentemente al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    d) al comma 5, le parole: «e 21» sono sostituite dalle seguenti: «, 21 e 21-bis».