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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.56. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.56.

  Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: un voto fino alla fine del capoverso, con le seguenti: due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta.

  Conseguentemente, al comma 18, capoverso Art. 58:
   1) Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: il voto con le seguenti: i voti e la parola: plurinominale, fino alla fine della lettera, con le seguenti: e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale.;
   2) Sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sostituire il comma 20, capoverso Art. 59-bis, con il seguente:
  «20. L'articolo 59-bis. del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 6, capoverso Art. 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale.».

  Conseguentemente, al comma 3 dello stesso articolo 2, sopprimere le seguenti parole: e 59-bis.