Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, in fine, è aggiunto il seguente comma:
8-bis. Il Ministero dell'interno, entro il 45o giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione sul proprio sito internet il facsimile della modulistica con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti.