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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.24. in I Commissione in sede referente riferita al C. 2352

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/10/2017  [ apri ]
1.24.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, dopo le parole: con metodo proporzionale aggiungere le seguenti: e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 50 seggi;
   b) al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, alla lettera g), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati»;
   c) al comma 25, capoverso Art. 83, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali”;
    2) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) qualora una o entrambe le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità;
    3) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e procede» con le seguenti: «e, nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera b), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, detrae i 50 seggi riservati al premio di governabilità, procede quindi»;
    4) al comma 1, lettera d), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ed eventualmente della lettera b-bis)».

  Conseguentemente all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «con metodo proporzionale» aggiungere le seguenti: «e con l'eventuale assegnazione di un premio di governabilità di 25 seggi»;
   b) al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «e i nominativi dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b) con l'indicazione della lista o della coalizione di liste cui sono collegati»;
   c) al comma 7, capoverso Art. 16-bis, comma 1, alla lettera e), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2-bis) la lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Verifica poi che essa abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi espressi o che siano ad essa collegati almeno 116 eletti nei collegi uninominali;
   d) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:
   «f) qualora una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, assegna alla lista o alla coalizione di liste ivi individuata 50 seggi come premio di governabilità. Qualora le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato entrambe esito negativo, non assegna alcun seggio come premio di governabilità»;
   g) nel caso in cui una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e), numero 2-bis), abbiano dato esito positivo, procede all'assegnazione del premio di governabilità. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione individuata per 25, individuando il quoziente elettorale di premio. Attribuisce quindi alla lista o coalizione di liste individuata, in ciascuna regione, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale di premio risulti contenuto nella sua cifra elettorale regionale. Assegna alla lista o coalizione di liste i seggi che rimangono ancora da attribuirle nelle regioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle Regioni in cui ha avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali regionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di premio;
   h) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto di verbale, l'elenco delle liste e coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), l'eventuale numero di seggi già attribuito come premio di governabilità e il nome del soggetto cui sono stati assegnati;
   e) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «articolo 1» aggiungere le seguenti: «eventualmente decurtati del numero di seggi già assegnato come premio di governabilità ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g),»;
   f) al comma 8, capoverso Art. 17, comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «eventualmente implementato del numero di seggi assegnato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera g)».