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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.8. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2016  [ apri ]
9.8.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le parti interessate, provvedono all'adeguata dotazione nel territorio di propria competenza di rastrelliere idonee a impedire i fiuti di biciclette, prioritariamente nei luoghi di maggior interesse o affluenza, pubblici e privati, e nei pressi di stazioni ferroviarie, di autobus e negli altri luoghi di interscambio modale. Le amministrazioni comunali destinano almeno il 5% della superficie dei posteggi di propria competenza riservati alle auto, alla sosta di biciclette mediante l'installazione di rastrelliere idonee ad impedire i furti di biciclette. Le spese sostenute dalle amministrazioni comunali per porre in essere le misure di cui al primo comma e per l'acquisto delle rastrelliere per favorire i parcheggi per velocipedi sono escluse dal patto di stabilità interno dei comuni.