Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al codice penale).
1. Al codice penale, dopo il comma 6 dell'articolo 625, è aggiunto il seguente:
6-bis. Se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o altra struttura saldamente ancorata al terreno.