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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2016  [ apri ]
8.1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Disposizioni particolari per le regioni).

  1. Le regioni, attraverso i rispettivi Uffici Mobilità ciclistica, si attivano per garantire un'idonea attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 anche mediante:
   a) la stesura e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale, classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, reso accessibile a mezzo internet;
   b) la progettazione e la manutenzione di opere e segnaletica della rete extracomunale;
   c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settore all'interno del Piano urbanistico generale (PUG), del Piano urbanistico territoriale (PUT) e del Piano urbanistico della mobilità sostenibile (PUMS);
   d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclistica;
   e) la promozione dell'uso della bicicletta presso i cittadini, anche favorendo lo sviluppo di servizi alla ciclabilità.