Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'istituzione nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 1-bis, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.