Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 2, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.