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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.12. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
6.12.
approvato

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 2, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.