stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.11. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
7.11.(nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere i commi 3 e 4;
   b) al comma 5 sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.

  Conseguentemente all'articolo 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Le province, nell'ambito di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità di cui all'articolo 6, e con i Piani di cui al comma 1 dell'articolo 7. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente.
  1-ter. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-bis individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio della provincia, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate dai comuni e dalle città metropolitane nei Piani di cui al comma 1 dell'articolo 7.
  1-quater. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-bis costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.