Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Ministero dell'economia e finanze, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede a rendere disponibile un conto corrente associato ad un codice IBAN, pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consenta di effettuare bonifici di versamento per la realizzazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge nel Fondo di cui all'articolo 11, comma 1.