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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.01. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/07/2016  [ apri ]
10.01.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» aggiungere le seguenti: «e della promozione dell'uso dei velocipedi.».
   b) al comma 1 dell'articolo 61, le parole: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente a sbalzo, o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente,»;
   c) dopo il comma 2 dell'articolo 164, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al precedente comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabiciclette applicate a sbalzo anteriormente; tale struttura può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 80 cm dalla sagoma propria del mezzo».