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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/02/2017  [ apri ]
15.1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 1o aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto ad utilizzare le risorse a loro destinate per gli interventi di cui alla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione sulla base degli interventi realizzati.