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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2017  [ apri ]
12.1.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Disposizioni finanziarie).

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, alla copertura degli oneri derivanti dalla sua applicazione, salvo quanto previsto dal comma 1-bis e dall'articolo 9, comma 7, sono destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la quota parte individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi del secondo periodo del citato comma 140, stanziata nell'ambito dei settori di spesa di cui alla lettera a) del medesimo comma 140.
  1-bis. Agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
   2. Possono essere destinate all'attuazione della presente legge anche risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci.
  3. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge possono concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 14.

Il Relatore