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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in IX Commissione in sede referente riferita al C. 2305-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/02/2017  [ apri ]
2.1.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) «via verde ciclabile» o «greenway»: pista o strada ciclabile in sede propria sulla quale non è consentito il traffico motorizzato;
   d) «sentiero ciclabile o percorso natura»: itinerario in parchi e zone protette, sulle sponde di fiumi o in ambiti rurali, anche senza particolari caratteristiche costruttive, dove è ammessa la circolazione delle biciclette;
   e) «strade senza traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquanta veicoli al giorno di media annua;
   f) «strade a basso traffico»: strade con traffico motorizzato inferiore a cinquecento veicoli al giorno di media annua senza punte superiori a cinquanta veicoli all'ora;
   g) «strade 30»: strada urbana o extraurbana sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o limite inferiore, segnalata con le modalità di cui all'articolo 135, comma 14, terzo periodo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; per le strade extraurbane sono «strade 30» anche quelle con sezione della carreggiata non inferiore a tre metri dedicata ai veicoli non a motore, salvi i veicoli autorizzati, e sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 2, con il seguente:
  «2. Con riferimento ai parametri di traffico e sicurezza possono essere qualificate come ciclovie gli itinerari che comprendono:
   a) le piste o corsie ciclabili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'articolo 140, comma 7, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
   b) gli itinerari ciclopedonali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   c) le vie verdi ciclabili, ai sensi del comma 1, lettera c);
   d) sentiero ciclabile o percorso natura ai sensi del comma 1, lettera d);
   e) le strade senza traffico e a basso traffico ai sensi del comma 1, lettere e) ed f);
   f) le strade 30, ai sensi del comma 1, lettera g);
   g) le aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   h) le zone a traffico limitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 54), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   i) le zone residenziali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 58), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

  all'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: e) sviluppo di piste ciclabili e vie verdi ciclabili-greenway.

  all'articolo 7, comma 2, lettera c), sostituire le parole: la rete delle ciclovie verdi (greenway ciclabili o vie verdi ciclabili), tale da con le seguenti: la rete delle vie verdi ciclabili, destinata a.

Il Relatore