Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Modifiche al codice penale). – 1. All'articolo 625 del codice penale, al primo comma, dopo il numero 6), è aggiunto il seguente:
«6-bis. Se il fatto è commesso su bicicletta esposta alla pubblica fede o assicurata con chiave di chiusura o catena antifurto a rastrelliere o altra struttura saldamente ancorata al terreno.»