stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.010. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
2.010.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disposizioni attuative). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano o, sono approvate la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce.
  2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base della rete nazionale e delle linee guida della mobilità dolce, elaborano un programma regionale di mobilità dolce nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e di programmazione territoriale. Le regioni provvedono ad attuare il programma di cui al presente articolo, anche promuovendo la partecipazione degli enti locali e dei cittadini anche attraverso contratti di partenariato sociale di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare con cadenza triennale la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1. Le regioni adeguano il programma regionale di mobilità dolce nei successivi novanta giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al periodo precedente.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate, anche mediante accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.