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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.100. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
1.100.
approvato

  All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: rispettive competenze aggiungere le seguenti: , nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e);

  Conseguentemente, all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    1) al primo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti:, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: ed è adottato in coerenza: a) con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   al comma 3:
    1) alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse di cui alla lettera e);
    2) alla lettera d), sopprimere le parole da: , anche attraverso fino alla fine della lettera;
    3) sostituire la lettera e) con la seguente: e) la definizione del quadro, per ciascuno dei tre anni del periodo di riferimento, delle risorse finanziarie pubbliche e private di cui all'articolo 12, da ripartire per il finanziamento degli interventi previsti nel medesimo Piano generale, nonché in quelli indicati nei piani della mobilità ciclistica delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane e delle province di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7;
    4) sopprimere la lettera f);
    5) alla lettera g), dopo le parole: relative infrastrutture, nonché inserire le seguenti: a promuovere;
    6) alla lettera i), dopo le parole: la definizione inserire le seguenti:, nei limiti delle risorse di cui alla lettera e),;
   al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
    1) sostituire il primo periodo con il seguente: Il Piano generale della mobilità ciclistica può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto delle ulteriori risorse eventualmente rese disponibili ai sensi della legislazione nel frattempo intervenuta;
    2) al terzo periodo, dopo le parole: In sede di aggiornamento inserire le seguenti: del Piano generale della mobilità ciclistica,;

  Conseguentemente, all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sostituire le parole da: composta dalle ciclovie fino a nella Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» con le seguenti: , denominata «Bicitalia», costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo». Essa è composta dalle ciclovie di interesse nazionale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), compresi i relativi accessori e pertinenze, dedicate ai ciclisti e, in generale, agli utenti non motorizzati. Le infrastrutture della Rete ciclabile nazionale;
   al comma 2:
    1) sostituire le parole da: è costituita fino a: le seguenti caratteristiche con le seguenti: è individuata nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 sulla base dei seguenti criteri:
    2) sopprimere la lettera m);
   al comma 3:
    1) sostituire le parole:
le modalità di realizzazione e di gestione con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione;
    2) sostituire le parole: a valere sulle risorse di cui all'articolo 12 con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 6, sostituire le parole da: e mediante la piattaforma fino alla fine del comma con le seguenti:, approvano i progetti e provvedono a inviarli entro un mese dall'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   al comma 7, sostituire le parole da: si intendono fino alla fine del comma, con le seguenti: sono approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data dei loro ricevimento, salvo che i predetti progetti risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica o nel relativo quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e nei suoi eventuali aggiornamenti. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica alla regione stessa.
   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La regione trasmette il progetto conseguentemente modificato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro due mesi dalla comunicazione della mancata approvazione. Esso si intende approvato, salvo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, non lo respinga espressamente entro i trenta giorni successivi alla ricezione;
   sopprimere il comma 9;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5;

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprie competenze inserire le seguenti: e nel rispetto del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti, e dopo le parole: dei trasporti e della logistica inserire le seguenti: e con il Piano nazionale della mobilità ciclistica;
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3, lettera h), sostituire le parole: la realizzazione con le seguenti: l'eventuale realizzazione;
   al comma 4, sostituire le parole: Per consentire l'effettiva con le seguenti: Per promuovere la e sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: le modalità di realizzazione fino alla fine del comma, con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione e la gestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 8;

  Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definiscono con le seguenti: adottano, nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti,;
   al comma 2:
    1) alla lettera a), sostituire le parole:, tale da garantire l'attraversamento e il con le seguenti: destinata all'attraversamento e al e sostituire le parole: le modalità e i tempi per realizzare tali infrastrutture con le seguenti: gli obiettivi programmatici concernenti la realizzazione di tali infrastrutture;
    2) alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:, tale da garantire una capillare distribuzione;
    3) alla lettera d), sostituire le parole: necessari ad assicurare la con le seguenti: volti alla;
    4) alla lettera f), sostituire la parola: puntuali con le seguenti: che possono essere realizzati;
    5) alla lettera g), sopprimere la parola: annuali e dopo la parola: metropolitana aggiungere le seguenti:, nel triennio di riferimento,;
    6) alla lettera h), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    7) alla lettera i), sostituire la parola: necessari con la seguente: finalizzati;
    8) alla lettera n), sostituire le parole: le azioni con le seguenti: eventuali azioni;
    9) alla lettera p), sostituire le parole: le attività con le seguenti: eventuali attività;
    10) alla lettera q), sostituire la parola: pluriennale con la seguente: triennale e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, alinea, sopprimere le parole:, attraverso i rispettivi uffici per la mobilità ciclistica e sostituire le parole da: anche mediante fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto del quadro finanziario definito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), e dei suoi eventuali aggiornamenti;
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole:, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica,;

  Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni;
   al comma 1, sostituire la parola: prevedono con le seguenti: possono prevedere;
   sopprimere i commi 6 e 7.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

  Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
  1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono:
   a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017;
   c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci;
   d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    1) all'alinea, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno;
    2) alla lettera a), sopprimere le parole: e alla legge 19 ottobre 1998, n. 366;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento