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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.12. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
9.12.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
   8. Le amministrazioni comunali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le parti interessate, provvedono alla adeguata dotazione nel territorio di propria competenza di rastrelliere idonee a impedire i furti di biciclette, prioritariamente nei luoghi di maggior interesse o affluenza, pubblici e privati, e nei pressi di stazioni ferroviarie, di autobus e negli altri luoghi di interscambio modale. Le amministrazioni comunali destinano almeno il 5 per cento della superficie dei posteggi di propria competenza riservati alle auto, alla sosta di biciclette mediante l'installazione di rastrelliere idonee ad impedire i furti di biciclette.
  9. Le amministrazioni comunali sostengono le spese per porre in essere le misure di cui al comma 8 nei limiti delle risorse disponibili e senza oneri per la finanza pubblica.