Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I comuni con oltre 50.000 abitanti istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica.
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 7, comma 3-bis, hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.