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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.13. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
7.13.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. I comuni con oltre 50.000 abitanti istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica.

  Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 7, comma 3-bis, hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.