Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) gli indirizzi, i provvedimenti e gli interventi necessari per adottare e attuare ogni misura per il contrasto al furto delle biciclette;
Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I comuni che attuano quanto disposto all'articolo 6, commi 2 e 3, lettere f) e f-bis), hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.