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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.11. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
2.11.

  Al comma 1), dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) «mobilità dolce»: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale;
   i) «rete nazionale della mobilità dolce»: il sistema di percorsi dedicati alla mobilità dolce costituito da percorsi ciclabili, cammini, ferrovie e servizi ferroviari turistici, cicloferro, per la cui realizzazione si utilizza prioritariamente il recupero e il riutilizzo delle seguenti infrastrutture: ferrovie dismesse, strade rurali, strade bianche, tratturi, strade locali a basso traffico, percorsi pedonali e mulattiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture lineari, quali tronchi stradali dismessi o in abbandono;
   l) «ferrovie dismesse»: tracciati ferroviari, costituiti da intere linee o da tratte parziali ad esse relative, mai entrati in esercizio o sui quali è stata disposta la dismissione della linea dall'esercizio ferroviario, che non siano armati o comunque che siano in condizioni di armamento tali da escludere il ripristino all'esercizio ferroviario; ai fini della presente legge, sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie e le altre infrastrutture su ferro non più utilizzate, il cui tracciato è prevalentemente in sede propria;
   m) «cammini»: gli itinerari storici, naturalistici, culturali, religiosi ed enogastronomici di particolare rilievo europeo o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione dei territori interessati, in coerenza con la Convenzione del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

  Art. 2-bis. – (Rete nazionale e linee guida della mobilità dolce). – 1. La rete nazionale della mobilità dolce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), è finalizzata:
   a) al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, dismesse;
   b) alla condivisione delle diverse forme di utilizzo delle infrastrutture di cui alla lettera a);
   c) alla sicurezza dell'utenza;
   d) alla continuità della rete e all'interconnessione dei tracciati;
   e) allo sviluppo dell'intermodalità e della ricettività turistica, mediante l'integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;
   f) alla individuazione della rete dei cammini di interesse naturalistico, storico, ambientale, culturale, religioso, artistico o sociale.

  2. La rete nazionale della mobilità dolce è realizzata preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:
   a) itinerari ciclopedonali e ciclovie turistiche.
   b) ferrovie dismesse;
   c) argini e alzaie dei fiumi e dei canali e vie d'acqua;
   d) tronchi stradali dismessi;
   e) strade secondarie, vicinali, campestri o interpoderali a bassa percorrenza veicolare;
   f) strade appartenute al demanio militare;
   g) sentieri, mulattiere e tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza sono compatibili con la presenza di escursionisti;
   h) cammini e strade storiche;
   3. La rete nazionale della mobilità dolce è integrata, con particolari facilitazioni d'uso, sia tariffarie sia di carico e di trasporto di biciclette, dalle seguenti categorie di infrastrutture e di mezzi di trasporto:
   a) ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale;
   b) ferrovie turistiche in esercizio;
   c) linee di navigazione interna;
   d) impianti a fune;
   e) autolinee pubbliche e private.

  4. Le linee guida della mobilità dolce definiscono, oltre agli indirizzi tecnici ed amministrativi, gli aspetti finanziari con particolare riferimento: ai contributi dei Ministeri competenti, alle modalità per la ripartizione dei fondi necessari, alle modalità per il ricorso al partenariato tra pubblico e privato e all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti e le erogazioni liberali, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce;

   all'articolo 5:
    al comma 1, alinea, dopo le parole:
mobilità ciclistica aggiungere le seguenti: e dolce;
    al comma 2, primo periodo, dopo le parole: mobilità ciclistica aggiungere le seguenti: e dolce;
    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e dolce;

    al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e mobilità dolce.