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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.10. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
13.10.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o aprile con le seguenti: 1o marzo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto ad utilizzare le risorse loro destinate per gli interventi di cui alla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione sulla base degli interventi realizzati.