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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.20. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
12.20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I comuni con oltre 50.000 abitanti che istituiscono gli uffici della mobilità ciclistica hanno priorità nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce con apposito decreto i criteri per la ripartizione.