Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. – 1. All'articolo 1120, secondo comma, del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«4) le opere e gli interventi necessari per consentire l'uso degli spazi comuni, anche mediante rastrelliere, come posteggio per le biciclette dei condomini o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento di idonea superficie comune».