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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.21. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
1.21.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis: La rete ciclabile nazionale di cui all'articolo 4 è sviluppata in coerenza con la rete nazionale di mobilità dolce;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2:
    al comma 1:
     sostituire la lettera
c) con la seguente:
   c) «vie verdi (greenways)»: vie di comunicazione riservate esclusivamente a spostamenti non motorizzati, aventi caratteristiche tali da garantirne un utilizzo facile e sicuro per gli utenti di tutte le capacità e abilità, la cui realizzazione avviene prioritariamente con il riutilizzo delle alzaie dei canali ed il recupero delle linee ferroviarie dismesse;
     dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis) «mobilità dolce»: le forme di mobilità lenta finalizzate alla fruizione del territorio, dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio, all'attività ricreativa, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, caratterizzate da un'elevata sostenibilità ambientale;
   g-ter) «rete nazionale della mobilità dolce»: il sistema di percorsi, costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e mulattiere di interesse storico, culturale, naturalistico, paesaggistico, strade locali a basso traffico, ferrovie turistiche, percorsi velo-rail per ferrocicli, sedimi di ferrovie dismesse, alzaie lungo fiumi e canali, aree vallive ed altre tipologie di percorsi che realizzano gli obiettivi della mobilità dolce;
    al comma 2, comma 2, lettera c), sopprimere la parola: ciclabili;
    all'articolo 4, comma 2, lettera e), sopprimere la parola: ciclabili;

   dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Individuazione della Rete nazionale della mobilità dolce). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, effettua, in coerenza con il Piano strategico nazionale di sviluppo del turismo e con il Piano straordinario della mobilità turistica, la ricognizione della rete nazionale della mobilità dolce. Con la medesima procedura la rete della mobilità dolce è aggiornata con cadenza triennale.
  2. Ai fini della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
   a) tiene conto delle banche dati già disponibili e dei censimenti già effettuati;
   b) individua i nodi di interscambio con altri sistemi di trasporto e la possibile integrazione con il sistema dei trasporti locali, con le ferrovie turistiche e con la rete dell'ospitalità diffusa;
   c) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;
   d) può promuovere collaborazioni con università ed istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale;
   e) inserisce nella rete nazionale della mobilità dolce le ciclovie facenti parte della rete ciclabile nazionale «Bicitalia»;

  3. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida della mobilità dolce. Con la medesima procedura le linee guida sono aggiornate con cadenza triennale;
  4. Le linee guida di cui al comma 3 definiscono gli indirizzi tecnici ed amministrativi per la realizzazione della rete della mobilità dolce, nonché gli aspetti finanziari connessi, con particolare riferimento all'affidamento delle opere in fase di realizzazione o di gestione a soggetti senza fini di lucro, privilegiando gli enti o le associazioni che operano sul territorio. In caso di affidamento a soggetti senza fini di lucro possono concorrere al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende private, i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalità, finalizzati alla realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce;
   all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: territorio regionale aggiungere le seguenti:, l'integrazione con la rete nazionale della mobilità dolce e con le reti regionali, ove esistenti;
   all'articolo 7, comma 2, lettera c), sopprimere la parola: ciclabili;
   dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
  Art. 12-bis. – (Comitato dei Ministri). – 1. Al fine di favorire il coordinamento istituzionale finalizzato a monitorare la ricognizione della rete della mobilità dolce e ottimizzarne la promozione a livello nazionale ed internazionale, è istituito un Comitato di Ministri presieduto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e composto dal Ministro dei trasporti e delle infrastrutture e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  2. La partecipazione al Comitato può essere delegata a sottosegretari di Stato.
  3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali nonché rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative che per natura e statuto sono affini agli obiettivi della presente legge.
  4. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate, dalla Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
  5. Il Comitato presenta nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis, nonché in occasione di ogni suo aggiornamento triennale, una relazione alle Camere sugli esiti della ricognizione della rete nazionale della mobilità dolce.
   sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta, l'individuazione della rete della mobilità dolce e la realizzazione della rete ciclabile nazionale.