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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.010. in Assemblea riferita al C. 2305-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 14/11/2017  [ apri ]
4.010.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere i seguenti:
  Art. 4-bis. – (Riuso delle ferrovie dismesse come vie verdi (greenways)). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblica l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo Ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Di tale elenco si avvalgono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e le regioni, per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.
  2. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce.

  Art. 4-ter. – (Atlante dei cammini e valorizzazione dei percorsi). – 1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove il censimento degli itinerari naturalistici, storici, culturali, religiosi, artistici o sociali, fruibili a piedi e con altre forme di mobilità dolce, ai fini della loro promozione e valorizzazione.
  2. Per la realizzazione del censimento di cui al comma 1 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:
   a) tiene conto delle banche date già disponibili e dei censimenti già effettuati;
   b) effettua un coordinamento con le regioni e con gli altri enti territoriali e locali;
   c) può promuovere collaborazioni con università ed istituti di ricerca, associazioni di utenti, di volontariato e del terzo settore, ed anche degli operatori del settore turistico e culturale.

  3. Ai fini del censimento sono individuati il percorso, il soggetto o soggetti che gestiscono e promuovono il percorso, l'appartenenza a circuiti internazionali o europei, le strutture e- i servizi turistico-culturali collegati, le iniziative di valorizzazione già realizzate o programmate. Sono altresì individuati i comuni che, lungo i cammini, si distinguono per iniziative a sostegno allo sviluppo del turismo sostenibile e lento.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base del censimento di cui ai commi precedenti, pubblica l'Atlante dei cammini d'Italia, ai fini della promozione turistica e culturale. L'Atlante dei cammini viene aggiornato ogni tre anni dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il relativo aggiornamento rileva ai fini dell'aggiornamento della rete nazionale per la mobilità dolce.