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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.07. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2281

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2016  [ apri ]
4.07.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.

Il Relatore
4.07.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.
  Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla Legge 409/85 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri.

Il Relatore