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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2281

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2016  [ apri ]
4.06.

  All'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 2, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti indipendenti si astengono dalla valutazione ovvero dallo svolgimento di attività non estimative qualora versino in una situazione di conflitto di interessi o sussistano cause di incompatibilità nei confronti del singolo Oicr. L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta.