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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2281

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/07/2016  [ apri ]
4.02.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: «purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente».
  2. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso, quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.