Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Investimenti esteri).
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.