stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.112. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
0.1.1.112.
inammissibile

  Dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:
  1-septies. L'articolo 2633 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2633. – (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori). – I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione».

em. 1.1.