Al comma 3, capoverso Art. 648-ter.1, sostituire il terzo comma con il seguente:
Le pene di cui ai commi precedenti sono ridotte alla metà quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica del capoverso 648-ter.1 con la seguente: Autoriciclaggio e impiego di proventi illeciti;
sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Introduzione dell'articolo 648-ter.1 del codice penale in materia di autoriciclaggio, impiego di proventi illeciti e modifiche in tema di confisca.