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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.54. in Assemblea riferita al C. 2247-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/10/2014  [ apri ]
1.54.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

ident. 1.361.