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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50. in Assemblea riferita al C. 2247-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/10/2014  [ apri ]
1.50.

  Al comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia un piccolo risparmiatore con redditi e capitali imponibili fino a 100.000 euro, le sanzioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate in misura pari al cinque per cento delle imposte accertate se le attività vengono trasferite in Italia.