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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
1.4.

  Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5-quater, con il seguente:   «Art. 5-quater. – (Collaborazione volontaria). – 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.
  2. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di collaborazione volontaria deve indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  3. L'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ai sensi del precedente comma ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.
  4. Ai fini del perfezionamento della procedura di volontaria collaborazione il contribuente deve:
   a) versare le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro il termine di venti giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
   b) in ogni caso, versare le somme dovute in base all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso.

  5. Non è ammessa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  6. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1 del presente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona. Sono altresì esclusi dalla volontaria collaborazione coloro che hanno già riportato condanne passate in giudicato per reati tributari connessi alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, nonché per coloro che abbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniale di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ovvero per coloro che abbiano già beneficiato di misure agevolative per la regolarizzazione di capitali e attività finanziarie detenute all'estero.
  7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.
  8. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015».

  Conseguentemente:
   al capoverso Art. 5-
quinquies, comma 6, sostituire le parole: comma 1, lettera b) con le seguenti: comma 4;
   e al capoverso Art. 5-quinquies, comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: È ammesso il pagamento in forma rateale dei tributi e delle sanzioni dovute. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate concesse comporta il venir meno degli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo.