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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura di collaborazione volontaria, sono esentati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esame della posizione giuridica dei cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dallo stesso decreto.
  6. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria non sono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 dei decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevino elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita.