Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle Entrate, verificata l'esistenza di fattispecie penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 5-quinquies, denuncia alla Procura della Repubblica competente per territorio il contribuente richiedente, comunicando la conclusione, della procedura di collaborazione volontaria. Nel caso in cui non sono rilevate fattispecie penalmente rilevanti, tale comunicazione non è dovuta.