stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.158. in Assemblea riferita al C. 2247-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/10/2014  [ apri ]
1.158.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, sostituire il comma 6 con il seguente: Per i lavoratori frontalieri, in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamenti pensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nei comuni con essa confinanti, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizioni relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione della particolare collocazione geografica dei comuni medesimi.