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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.15. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
1.15.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) versare, in unica soluzione, le somme dovute in base all'avviso di accertamento, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora alla data del 31 dicembre 2013 l'importo di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria di cui alla lettera a) non sia superiore a cinquecentomila euro, in alternativa all'ordinaria modalità di tassazione analitica, è consentita l'adozione del criterio presuntivo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227».