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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.14. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
1.14.

  Al comma 1, capoverso 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
  «b) versare, nella misura ridotta del 50 per cento, le somme dovute in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre a versare, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del presente decreto, le somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; il versamento può essere eseguito in unica soluzione ovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali. Il mancato pagamento di una delle rate nelle quali può essere ripartito il versamento comporta il venir meno degli effetti della procedura di cui all'articolo 5-quinquies».