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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 648-bis.
(Riciclaggio e auto-riciclaggio).

  Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 5.000 a Euro 100.000.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di proceduta penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.

  2. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 648-ter.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

  Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
  La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
  La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648.

  3. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Esecuzione del sequestro).

  1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:
   a) sui mobili e sui crediti, secondo le norme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;
   b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;
   c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
   e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.

  4. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 55.
(Sanzioni penali).

  Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.
  Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.
  Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
  Chiunque, al fine di trame profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trame profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

  5. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Art. 57.
(Violazioni del titolo II, capi I e II).

  La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50,000 a 500.000 euro.
  L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

  7. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
  Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà.

  6. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

Art. 57-bis.
(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone fisiche).

  L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
  I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Art. 57-ter.
(Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).

  1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  2. In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

Art. 57-quater.
(Violazione di altri obblighi informativi).

  La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  Mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
  Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.
  La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
  Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

  7. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 42:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
    2) il comma 4 è abrogato;
   b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente: «1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;
   c) all'articolo 47, comma 1:
    1) alla lettera c) le parole: «archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo» sono sostituite dalle seguenti; «mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante»;
    2) alla lettera d) le parole: «e corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente corredate da»;
   d) all'articolo 48:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3»;
    2) il comma 2 è abrogato;
   e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente: «1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-quater e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge»;
   f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti: «1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 51-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.

  2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
  2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione.

  8. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Dichiarazioni tardive del contribuente).

  1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n. 74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dai presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà.