Al comma 1, capoverso Art. 5-quater, comma 1, lettera a), inserire, in fine, le parole: l'Ufficio che procede alla determinazione dei redditi ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire i dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.