Al comma 1, capoverso Art. 5-sexies, dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. In ogni caso le notizie e i dati raccolti o messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di collaborazione volontaria avviate e correttamente concluse possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura. Salvo quanto previsto nel primo periodo, tali notizie e dati non possono essere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventuali responsabili in solido.