stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.1.1.75. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2247

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/07/2014  [ apri ]
0.1.1.75.

  Al comma 1, capoverso Art. 5-quinquies, dopo il comma 6 inserire il seguente:
  7. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle Entrate, purché si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione da parte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggiori interessi nel frattempo maturati.

em. 1.1.
ident. 0.1.1.76.